L’INPS, con messaggio n. 4476 del 10 novembre 2017, ha reso noto che molti utenti, avendo presentato domanda di assegno di natalità per gli anni 2015/2016, non hanno ancora provveduto alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2017, con conseguente sospensione dell’erogazione dell’assegno per l’anno in corso.
Per poter riprendere il pagamento e ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, è necessario che gli utenti che avevano in pagamento l’assegno nel 2016 presentino la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’anno in corso entro e non oltre il prossimo 31 dicembre 2017.
Ricorda a tal proposito il messaggio che la mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2017 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2017, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2016 (in alcuni casi nel 2015).
In caso di decadenza, l’utente che ha presentato domanda nel 2016 ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2018, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2017 e con attivazione del beneficio dalla data di presentazione della domanda.
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