E’ dell'8 marzo 2023 la circolare n. 26 con cui l’Inps comunica l’importo e il limite di reddito relativi all’assegno di maternità erogato dai Comuni, aggiornati per il 2023 in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Si tratta di una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS, istituita dall’art. 74 del Dlgs. n. 151/2001 e destinata ai cittadini italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno, in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo.
L'assegno spetta, entro determinati limiti di reddito, ai soggetti privi di copertura previdenziale o nei casi in cui la stessa sia al di sotto di un determinato importo fissato annualmente.
La domanda va presentata al Comune di residenza, cui compete la verifica della sussistenza o meno dei requisiti per la concessione della prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT pari, per il 2023, all’8,1%.
L’importo dell’assegno mensile di maternità spettante in misura intera per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è quindi pari a 383,46 euro per cinque mensilità.
Il valore ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni avvenuti nello stesso lasso temporale è invece pari a 19.185,13 euro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".