A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 luglio 2018 - che ha rivalutato, con decorrenza dall’ 1 luglio 2018, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità - l’INAIL, con circolare n. 33 dell’8 agosto 2018, è intervenuta per comunicare che, in considerazione della variazione registrata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2016 e il 2017, pari a 1,10%, l’importo suddetto è pari ad euro 259,21.
Sottolinea a tal proposito l’Istituto che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2018.
Si rammenta che è il D.P.R. n. 1124/1965, (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) a prevedere, all’art. 180, un assegno mensile di incollocabilità in favore degli invalidi per infortunio sul lavoro, di età non superiore ai 65 anni impossibilitati a fruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria.
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