Le operazioni bancarie in extra-conto, quali quelle di incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta dall'interessato che cambia l'assegno in cassa senza transitare per il conto.
Esse rientrano, pertanto, nella categoria degli "importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni" cui l'art. 32 del DPR n. 600 del 1973, in materia di imposte sui redditi, ricollega, accanto ai prelevamenti (per le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi.
Così la Corte di cassazione con sentenza n. 8718 del 30 marzo 2021, nel confermare l’accertamento fiscale a carico di un professionista, un avvocato, che aveva incassato assegni circolari extra conto.
Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno poi ricordato come, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente ex art. 32 del DPR. n. 600/1973 - in virtù della quale i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività libero professionale o di lavoratore autonomo - non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma “è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".