Gli emolumenti riconosciuti all’ex coniuge in unica soluzione sono di solito esclusi da tassazione (e non possono essere dedotti dal contribuente che li versa), ma la risoluzione 157/E/2009, del 15 giugno, tratta il caso della sospensione dell’erogazione dell’assegno periodico, che realizza una compensazione tra due distinti emolumenti: gli assegni periodici spettanti alla moglie e la quota di liquidazione che ella è tenuta a restituire al marito.
Nel nuovo assetto dei rapporti economici conseguenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale permane, a carico del coniuge erogante, l’obbligo degli alimenti verso la ex moglie, che è peraltro assolto attraverso la detta procedura di compensazione. Se il versamento periodico viene sospeso sino a concorrenza della quota di liquidazione che l’ex coniuge deve, è comunque possibile dedurre l’importo corrispondente all’assegno alimentare dal reddito dell’erogante (articolo 10 TUIR), perché permane su egli l’obbligo degli alimenti verso l’ex e la compensazione in questi termini rappresenta solo una modalità di regolazione finanziaria. E’ in questo contesto che l’Agenzia ha ritenuto deducibile l’importo corrispondente all’assegno alimentare.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".