Assegnazioni agevolate beni Codici tributo

Pubblicato il 14 settembre 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 73 del 13 settembre 2016, ha istituito tre codici tributo da indicare nel modello F24 per pagare l'imposta sostitutiva prevista per completare le operazioni di assegnazioni, cessioni di beni ai soci e trasformazione agevolata.

Si tratta di un regime temporaneo agevolato previsto dai commi da 115 a 121 della legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) a favore delle società che assegnano o cedono ai soci taluni beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria d’impresa, oltre che per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni.

Il regime agevolato consiste nel pagamento, entro il prossimo 30 settembre, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, nella misura dell'8% oppure del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione e trasformazione.

L'imposta sostitutiva va pagata in due tranche:

- il 60% entro il 30 novembre 2016 e il restante 40% entro il 16 giugno 2017.

Codici tributo

I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 73/E/2016 per versare le imposte sostitutive sono tre (due nuovi e uno ridenominato) e sono i seguenti:

- 1836 “Imposta sostitutiva per l’assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”

- 1837 “Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1, comma 116, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”

- 1127 ridenominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Nel modello di pagamento unificato vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

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