Nell’ambito delle procedure di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di assegnazione in pagamento al creditore procedente delle somme di cui il terzo pignorato sia sia dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario.
Tale efficacia di titolo esecutivo, tuttavia, viene acquisita esclusivamente dal momento in cui l’ordinanza medesima sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.
E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 26013 depositata il 16 dicembre 2016.
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