Assegnazione della casa familiare. Revoca immediatamente esecutiva

Pubblicato il 01 febbraio 2012 Non è necessario che il giudice disponga l’ordine di rilascio dell’immobile a seguito di sentenza con la quale sia stata revocata l’assegnazione della casa familiare. Il capo relativo a tale prescrizione, infatti, ha di per sé carattere esecutivo.

E’ quanto hanno sottolineato i giudici della Corte di cassazione nel testo della decisione n. 1367 del 31 gennaio 2012, con cui è stato respinto il ricorso di una donna che a seguito della sentenza di separazione giudiziale con la quale le era stata revocata l'assegnazione della casa familiare, era rimasta nell'immobile giustificando la sua condotta con il mancato ordine, da parte del giudice, di rilascio dell’abitazione.

La Suprema corte ha, infatti, rilevato come il diritto di abitazione sia dotato di “natura speciale” c e come lo stesso determini, quando smette di esistere con la revoca, “una situazione eguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy