Nella commissione d’esame per diventare avvocati cassazionisti devono essere presenti magistrati addetti alla Corte di Cassazione. I magistrati del Consiglio di Stato, quali magistrati appartenenti alle giurisdizioni superiori, possono far parte dell’organo di valutazione d’esame, ma non in via interamente sostitutiva rispetto ai giudici della Cassazione.
Lo ha stabilito il Tar del Lazio, terza sezione, accogliendo il ricorso di un avvocato aspirante Cassazionista, risultato inidoneo alla verifica finale per l’iscrizione all'Albo speciale. Avverso la propria “bocciatura” l’interessato deduceva l’illegittimità del Regolamento Cnf n. 5/2014 art. 9, nonché dello specifico Bando, per violazione della Legge n. 247/2012, art. 22.
In particolare – premette il Collegio amministrativo – il cit. art. 22 Legge n. 247/2012 dispone espressamente che la verifica finale del corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori deve essere “eseguita da una commissione d'esame designata dal Cnf e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di Cassazione”.
La legge professionale, dunque, individua in via specifica le categorie professionali alle quali devono appartenere i componenti della commissione chiamata a verificare le competenze di coloro che intendono ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato Cassazionista. Il Cnf, tuttavia, ha ritenuto di regolare autonomamente la composizione della predetta commissione di abilitazione con Regolamento n. 5/2014, istitutivo della “Scuola Superiore dell’Avvocatura”, modificandone però (con l’art. 9) la composizione, di modo che la stessa “deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del Cnf, avvocati iscritti all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato”
Tale ultima disciplina è stata poi ripetuta nel Bando in questione, con cui si è proceduto alla nomina della commissione che ha esaminato il ricorrente; commissione composta da due Consiglieri di Stato senza alcun magistrato addetto alla Corte di Cassazione, come invece prescritto dalla norma primaria – a cui né il Cnf né il Bando specifico possono derogare – risultando quindi difforme rispetto al quadro delineato dal menzionato art. 22 comma 2 Legge n. 247/2012. Detta composizione è stata quindi legittimamente contestata dal ricorrente, quale circostanza viziante del giudizio espresso nei suoi confronti. Esame dunque da rifare - conclude il Tar Lazio con sentenza n. 5989 del 19 maggio 2017 – per l’aspirante Cassazionista.
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