L’INPS, con messaggio n. 6024 del 30 settembre 2015, ha ricordato che, con l’entrata in vigore, in data 24 settembre 2015, del D.Lgs. n. 148/2015 relativo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, è stato abrogato l’articolo 3, comma 17, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012.
Conseguentemente l’Istituto ha comunicato che non potrà più erogare prestazioni di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015.
Tuttavia le richieste di “indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi” potranno essere presentate, al più tardi, fino al 12 ottobre 2015 anche se la liquidazione dell’indennità prenderà in considerazione solo i periodi fino al 23 settembre 2015.
Inoltre, poiché c’è un limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2015, l’Istituto erogherà la prestazione non solo sulla base della data di presentazione delle richieste ma comunque entro il predetto limite.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".