Con circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni:
sulle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI;
sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.
Per ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità, le sanzioni sono previste:
in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;
in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua.
Per l’ASDI le sanzioni, illustrate dalla circolare INPS, sono previste:
nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti;
nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento;
in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative o di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo.
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