Aspettativa fruita per mandato politico o incarico sindacale
Pubblicato il 15 aprile 2015
Il messaggio INPS, n.
2548 del 14 aprile 2015, ha fornito chiarimenti in merito ai limiti e alle condizioni per procedere all’
accredito figurativo dei periodi trascorsi in
aspettativa fruita per
mandato politico o
carica sindacale ai sensi degli artt. 31, Legge
300/1970, e 3 del D.Lgs. n.
564/1996.
Nel particolare è stato precisato che con le citate norme il legislatore non intende tutelare il periodo di mandato politico o di incarico sindacale in quanto tali, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro esistente al momento della proclamazione dell’eletto o dell’incarico sindacale.
Conseguentemente, la
contribuzione figurativa non può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.
Analogamente, la
copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico.