Le richieste di Asdi, il nuovo assegno di disoccupazione aggiuntivo alla Naspi, potranno essere inviate a partire dal mese di febbraio 2016; il sussidio è riservato ai soggetti che hanno fruito, entro il 31 dicembre 2015, della Naspi per tutta la sua durata massima. Tale prestazione ha una durata di sei mesi.
Le disposizioni operative dell’assegno di disoccupazione per il 2015, insieme all’ammontare della prestazione, alla sua durata, ai limiti di compatibilità con i redditi da lavoro e alle modalità di accesso alla prestazione, sono disciplinate nel decreto del 29 ottobre 2015, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 13 del 18 gennaio 2015.
Hanno diritto all'assegno di disoccupazione tutti coloro che:
- versano ancora in stato di disoccupazione al termine della Naspi;
- hanno una età superiore ai 55 anni senza diritto alla pensione ovvero appartengono a un nucleo familiare in cui è presente un minore;
- sono in possesso di Isee non superiore a 5 mila euro;
- non hanno fruito di Asdi per periodi pari a superiori a sei mesi nei 12 mesi precedenti il termine della fruizione della Naspi e, comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente;
- hanno sottoscritto il «Progetto personalizzato» presso i competenti Centri per l’Impiego.
L'assegno aggiuntivo ha un importo pari al 75% dell’ultima Naspi percepita e, comunque, non superiore all’ammontare dell’assegno sociale, fermo restando gli aumenti per i carichi familiari individuati dalla tabella allegata allo stesso Dm che variano da 89,7 euro nel caso di un figlio a 163,3 euro nel caso di 4 o più figli.
La domanda di erogazione del sussidio deve essere presentata dal disoccupato all’Inps, a partire dal primo giorno successivo al termine della Naspi ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. Per la presentazione dell'istanza di erogazione, il disoccupato dovrà utilizzare uno specifico form online che verrà pubblicato sul portale dall'Inps e, se ancora non lo ha fatto, dovrà recarsi nel servizio competente nel cui ambito territoriale è stabilita la propria residenza per sottoscrivere il «Progetto personalizzato».
Per l’accesso alla prestazione bisognerà attendere l’entrata in vigore del Dm e l’emanazione di un’apposita circolare da parte dell’Inps. Sarà cura dell'Ente previdenziale erogare il beneficio e valutare la sussistenza dei requisiti per la sua fruizione.
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