Dal 1° luglio 2023 sono in vigore le nuove disposizioni sul lavoro sportivo.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, punta all’innalzamento delle tutele per i lavoratori sportivi delle ASD ed SSD, abrogando definitivamente il trattamento di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR e riconducendo le prestazioni rese da atleti, allenatori, istruttori, direttori sportivi, tecnici o di gara, nonché i preparatori atletici, a fronte di un corrispettivo, nell’alveo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Laddove le attività lavorative vengano richieste per un orario di lavoro inferiore alle 24 ore settimanali e a favore di soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché delle federazioni ed enti sportivi espressamente previsti dalla norma, vige una presunzione legale di inquadramento nei predetti rapporti di collaborazione.
Quanto ai trattamenti previdenziali e fiscali, invece, vi è un doppio binario, entrambi con un limite di franchigia che consentirà, rispettivamente, di non assoggettare a contribuzione ed imposizione fiscale i compensi percepiti fino al limite di 5.000 euro e di 15.000 euro.
Previsti anche nuovi adempimenti amministrativi: comunicazione di assunzione tramite RAS per tutti i collaboratori indipendentemente dall’importo percepito e iscrizione al LUL esclusivamente per chi supera la soglia dei 15.000 euro di compensi.
Tutti i dettagli nell'approfondimento che segue, con una infografica riepilogativa di tutele, adempimenti e scadenze per lavoratori e datori di lavoro sportivi.
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