Cantiere sempre aperto per la riforma del lavoro sportivo. Arriva un contributo economico per la contribuzione previdenziale versata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche sui compensi erogati ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. A riconoscerlo è il decreto legislativo n. 120 del 2023, a integrazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
In particolare, il cd. decreto correttivo bis (il primo decreto correttivo, lo ricordiamo, era stato il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163), in vigore dal 5 settembre 2023, aggiunge all’articolo 35 della riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo di cui al citato D.Lgs. n. 36 del 2021, la disciplina di un nuovo contributo economico (una tantum e temporaneo) per ASD e società sportive dilettantistiche con ricavi non superiori a 100.000 euro.
Di cosa si tratta? Vediamolo nel dettaglio.
L’articolo 35 D.Lgs. n. 36 del 2021 delinea tutele e obblighi previdenziali per i lavoratori sportivi subordinati dei settori professionistico e dilettantistico.
In particolare, il comma 2, dispone che, nell'area del dilettantismo, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, abbiano diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e siano a tal fine iscritti alla Gestione separata INPS.
Il decreto correttivo bis (decreto legislativo n. 120 del 2023) aggiunge al menzionato articolo 35 i commi da 8-sexies a 8-undecies che definiscono l’impianto generale del (nuovo) contributo economico da riconoscere ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affidando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità e dei termini di concessione e di revoca del contributo e delle modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto.
Destinatarie del contributo sono le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro.
Il contributo è commisurato ai contributi previdenziali versati da tali associazioni e società sportive dilettantistiche sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.
NOTA BENE: Il legislatore prevede che il contributo spetti per i contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche.
Sono principalmente due le barriere al riconoscimento del contributo in oggetto.
Il primo è rappresentato dal tetto di spesa previsto e pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, corrispondente alla dotazione del Fondo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri
Il secondo limite è europeo, dovendo applicarsi la disciplina in commento nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
ATTENZIONE: Il contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport.
Le specifiche indicazioni sulla procedura da seguire per la richiesta del contributo saranno fornite con il summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo dovranno pubblicare nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto.
È bene sottolineare che la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.
Infine, il contributo non concorre alla formazione del reddito e non costituisce base imponibile IRAP.
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