Artigiani e commercianti, contributi in eccesso rimborsabili

Pubblicato il 07 maggio 2021

Possono essere oggetto di rimborso i contributi previdenziali versati in eccesso dagli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti. A tal fine, infatti, occorre presentare apposita istanza da parte degli interessati, entro il termine di prescrizione decennale, trattandosi di indebito oggettivo.

A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 75 del 6 maggio 2021.

Autonomi, contributi indebitamente versati

L’Istituto ricorda che i contributi disciplinati dalla L. n. 613/1966, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa.

In nessun caso, dunque, la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.

Inoltre, precisa l’INPS, le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del cod. civ.

Lavoratori autonomi, prescrizione dei contributi versati in eccesso

Il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del cod. civ., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità. Infatti, con riferimento al regime della prescrizione, la norma di cui al citato art. 12 della L. n. 613/1966 non può essere considerata speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 2946 del cod. civ.

Pertanto, trattandosi di fattispecie di indebito oggettivo, il diritto al rimborso si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale previsto dall’articolo 2946 del c.c. e non si dà luogo ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita.

Artigiani ed esercenti attività commerciali, adempimenti INPS

Sul piano operativo, nelle more del rilascio delle modifiche alla procedura per la gestione dei rimborsi, che possano facilitare l’individuazione dei rimborsi potenzialmente prescritti, si evidenzia la necessità che gli operatori di Sede, a fronte di una domanda di rimborso dell’assicurato, effettuino la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.

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