Come di consueto, l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”, nonché le modalità di riscossione dei contributi dovuti a saldo 2022 e in acconto 2023 per gli artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. n. 335/95.
Vediamo nel dettaglio quanto riportato nella circolare n. 52 del 7 giugno 2023.
Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2022, i titolari di imprese artigiane e commerciali, i soci di cooperative artigiane e i soci titolari di posizione assicurativa devono versare i propri contributi, e quelli per i familiari collaboratori, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF”.
Il reddito imponibile è dato dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2022, detratte le eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle percentuali introdotte dalla L. n. 145/2018, scomputate dal reddito dell’anno.
NOTA BENE: i redditi in argomento devono essere integrati con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC”, esclusi però gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
Per i soci di Srl la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è data invece dalla quota di partecipazione agli utili, ovvero dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, la base imponibile è data dalla totalità dei redditi prodotti per lavoro autonomo dichiarata ai fini Irpef, incluso quello prodotto in forma associata o in regime forfettario per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
NOTA BENE: non sono iscritti alla Gestione separata i professionisti tenuti al versamento del contributo soggettivo presso Casse professionali autonome e coloro che sono assoggettati ad un'altra forma di previdenza assicurativa.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata, e quindi alla compilazione del Quadro RR, i professionisti iscritti ad Albi ma non tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza o che hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.
I contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata, non assicurati ad altre Gestioni di previdenza e non pensionati, sono i seguenti:
La disciplina della rateizzazione dei contributi si atteggia in modo differente a seconda dell’ambito soggettivo.
La compensazione tramite modello F24 può avvenire solo con le somme in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2022.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e quelli dovuti dagli iscritti alla Gestione separata devono essere versati entro il 30 giugno 2023 (31 luglio 2023 per chi rateizza) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2022 e primo acconto per l’anno 2023, ed entro il 30 novembre 2023 per il secondo acconto 2023.
In caso di versamento del saldo 2022 e acconto 2023 nel mese di luglio 2023, occorre applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
NOTA BENE: l’interesse dello 0,40% deve essere versato separatamente dai contributi, utilizzando le causali contributo:
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