La riformulazione della norma da inserire nella manovra correttiva per il dopo voucher, approvata in data 27 maggio 2017, prevede che la prestazione di lavoro occasionale abbia un tetto pari a:
Alle prestazioni occasionali vi potranno fare ricorso:
E’, inoltre, previsto il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
L'utilizzatore dovrà trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente:
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di 2.500 euro per le prestazioni rese da un prestatore o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione o di violazione dei divieti di ricorrere al contratto di prestazione occasionale si applicherà una sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulterà accertata la violazione, senza applicazione della procedura di diffida obbligatoria.
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