A due giorni di distanza dalle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia europea sul tema della libera circolazione dei capitali e sulla libertà di stabilimento, i Giudici comunitari sono tornati ieri, con la pronuncia del caso Denkavit International e Denkavit France (C-170/05) ad occuparsi di dividendi transfrontalieri, con riferimento alla disciplina francese delle ritenute alla fonte, vigente in epoca anteriore all’entrata in vigore della direttiva “società madri-figlie” (90/435/Cee). La disciplina francese prevedeva, per i dividendi infragruppo domestici, l’esonero da ritenuta alla fonte e l’esenzione (per il 95%) in capo alle società partecipate. Viceversa, quelli corrisposti a società non residenti erano assoggettati a ritenuta nella misura del 25%, eventualmente ridotta in base alla convenzione bilaterale applicabile. ha ravvisato nell’esenzione riconosciuta alle società partecipanti francesi una disparità di trattamento non giustificata da “alcuna obiettiva diversità di situazione”, posto che la scelta del legislatore nazionale ad assoggettare ad imposta i percettori non residenti li pone in una situazione che “si avvicina a quella degli azionisti residenti”. Da qui, la conclusione della Corte europea secondo la quale l’applicazione di una ritenuta alla fonte sui dividendi pagati a non residenti, quando non sia invece prevista nei confronti dei residenti, può rappresentare, in alcune circostanze, una violazione della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 del Trattato di Roma.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".