Arretrati di imposta e “case fantasma”

Pubblicato il 28 aprile 2011 Chi avrà regolarizzato, ai sensi del Decreto legge n. 78/2010, il proprio immobile “fantasma” entro il termine del 2 maggio 2011 non dovrà versare alcuna sanzione ma, poiché la norma non dice nulla sul punto, sarà comunque tenuto al pagamento dell'Ici e dell'Irpef per i cinque periodi di imposta precedenti, così come previsto in base alle ordinarie vie di accertamento.

Per contro, con riferimento agli immobili che saranno individuati dall'agenzia del Territorio oltre tale data ed a cui quest'ultima procederà con l'assegnazione della rendita presunta, saranno applicate le sanzioni catastali previste ma, paradossalmente, verranno pagati meno arretrati di imposta; ed infatti, in questi casi è stato espressamente previsto che la rendita catastale attribuita dal Territorio dispieghi i suoi effetti fiscali a partire dal 1° gennaio 2007.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy