Con una nota provvisoria che anticipa i contenuti di una sentenza le cui motivazioni saranno rese note successivamente, i giudici della Cassazione, a Sezioni unite penali, hanno dato risposta “negativa” alla questione “se il previo assenso scritto del Procuratore della Repubblica si configuri come condizione di ammissibilità della richiesta di misure cautelari personali da parte del magistrato dell'Ufficio del pubblico ministero assegnatario del procedimento e quindi di validità della conseguente ordinanza cautelare”. Per le Sezioni unite, quindi, non serve l'assenso del procuratore capo alle richieste di ordinanze cautelari avanzate dal sostituto ma, per arrestare un indagato, è sufficiente, semplicemente, la firma del pm. I giudici spiegano che la recente riforma dell'ordinamento giudiziario, attuata con la cosiddetta legge Castelli, sebbene abbia introdotto una disposizione che richieda l'assenso del procuratore alla richiesta di misura cautelare, non ha però inserito una norma, detta di raccordo, che colleghi al processo penale questa regola. La riforma cioè, allo stato, non può avere conseguenze dirette sul processo penale.
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