Armatore estero e codice fiscale ai fini INAIL

Pubblicato il 09 dicembre 2015

Con circolare n. 83 del 3 dicembre 2015, l’INAIL ha ricordato che l’Istituto è autorizzato ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.

Nel caso in cui l’armatore della nave battente bandiera estera sia residente o abbia sede all’estero, deve chiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale e comunicarlo all’INAIL.

Comunicazione all’INAIL

Gli armatori esteri già iscritti, devono aggiornare la propria scheda anagrafica inserendo, il codice fiscale tramite il Servizio online “Comunicazione variazione anagrafica > Variazione anagrafica armatore”, disponibile sul sito www.inail.it – Inail per – Naviganti – Accedi ai Servizi online.

Per le nuove iscrizioni, l’armatore estero deve trasmettere telematicamente la denuncia di prima iscrizione attraverso l’apposito Servizio online “Denunce prima iscrizione > Compilazione denuncia prima iscrizione” disponibile sul sito www.inail.it – Inail per – Naviganti – Accedi ai Servizi online.

Dopo aver inserito i dati anagrafici e le informazioni relative all’armatore, ivi incluso il codice fiscale attribuito, l’applicativo richiede l’inserimento della denuncia di prima iscrizione della nave che verrà armata.

Qualora la nave sia già censita negli archivi dell’Istituto, sarà sufficiente indicare il numero di certificato ad essa associato ma, in caso contrario, dovrà essere compilata la scheda con i dati tecnici relativi alla nave.

Una volta inviata la denuncia di prima iscrizione, l’armatore riceverà una e-mail di conferma contenente le credenziali di accesso ai servizi online, il numero di conto assegnato (codice che individua l’azienda) e il numero di certificato (codice che individua la nave).

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