La Ctr Lazio – 30 agosto 2006, “Gazzetta Ufficiale” n. 18/2007 – ha sollevato questione di legittimità costituzionale, ai fini ICI, dell’articolo 11-quaterdecies del Dl 203/2005 e dell’articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006, per la formula in entrambi impiegata secondo cui: “un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attutivi del medesimo”. regionale romana ha ritenuto d’ufficio la formulazione delle citate leggi incostituzionale per violazione degli articoli 53 e 3 della nostra Carta Fondamentale, nonché dei principi di razionalità e ragionevolezza, in quanto l’ICI è imposta patrimoniale, rispetto alla quale il reddito può solo essere parametro. Sotto questo profilo, la capacità contributiva invocata dall’articolo 36 non sarebbe conforme al principio di capacità contributiva fissato dall’articolo 53 citato. L’illogicità della normativa a commento risiederebbe nella equiparazione di un terreno sito in zona di strumento attuativo ad uno sito in una zona ritenuta solo edificabile dal piano regolatore generale.
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