Aree di crisi industriali. Riqualificazione con modifiche

Pubblicato il 11 giugno 2020

Con la circolare direttoriale n. 153147 del 26 maggio 2020, il MiSE rettifica la circolare 16 gennaio 2020 n. 10088, recante “Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.”. Un comunicato relativo alla pregressa circolare 10088/2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020.

La modifica è riferita al punto 5.2, lettera c), riguardante i programmi ammissibili alle agevolazioni diretti alla realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento di unità produttive esistenti: “a) al punto 5.2, lettera c), sono eliminate le parole “che eroghino i servizi di cui al punto 5.7, lettera e)”.

La circolare con i nuovi criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni in argomento era stata già aggiornata per la correzione di refusi/parti mancanti riferiti alla check list dei punteggi negli allegati 3A-3B-3C.

Aree di crisi industriali. Riqualificazione. La modifica

I programmi di investimento produttivo, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni, non necessitano più di essere diretti alla realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al punto 5.7, lettera e): attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

Rilancio aree di crisi industriale. Nuova disciplina

Le domande di accesso alle agevolazioni vanno indirizzate al soggetto gestore dell’agevolazione: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia.

Obiettivi. Ripresa delle attività industriali; salvaguardia dei livelli occupazionali; sostegno dei programmi di sviluppo; attrazione di nuovi investimenti; riqualificazione e recupero ambientale.

Interessati. La riforma dell’agevolazione ha ampliato la platea: alle imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili, sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Progetti. Realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o alla formazione del personale, con spese ammissibili non inferiori a 1 milione di euro.

Nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro.

Sono ammesse anche le iniziative che comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Il contributo. È erogato nelle forme: del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e/o alla formazione e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”).

Il finanziamento agevolato concedibile è compreso tra il 30% ed il 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.

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