Area per il fotovoltaico soggetta al Registro

Pubblicato il 29 aprile 2009 Con la risoluzione n. 112/E di ieri, l’Amministrazione finanziaria prende in esame la cessione del diritto di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica. Il diritto di superficie riguardava un terreno agricolo classificato nella zona E del piano regolatore. Secondo l’istante, la realizzazione dell’impianto avrebbe reso il terreno edificabile e, di conseguenza, si sarebbe dovuta applicare l’Iva. Per l’agenzia delle Entrate, invece, il terreno agricolo, secondo la destinazione urbanistica del Comune, non cambia destinazione dopo la costruzione dell’impianto fotovoltaico e, quindi, la cessione è fuori dal campo Iva. Di conseguenza, l’atto di trasferimento rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta di registro, ai sensi del Dpr 131/1986, secondo cui tenendo conto del soggetto acquirente (ente commerciale) si deve applicare l’aliquota proporzionale del 15%, con le imposte ipotecarie e catastali applicate in misura proporzionale (3% in totale). Con riferimento alle imposte dirette, il diritto di superficie ceduto da una società di capitali genera plusvalenza, in quanto la cessione dei diritti reali di godimento è equiparata ai trasferimenti a titolo oneroso. La plusvalenza corrisponde all’intero corrispettivo ricevuto e se il terreno è posseduto da più di tre anni il percepente potrà scegliere di rateizzare la plusvalenza conseguita in cinque esercizi. Nel caso in cui, invece, la cessione viene eseguita da una persona fisica o società semplice, la fattispecie rientra nel disposto normativo dell’articolo 67, lett. b) del Tuir; perciò, se si tratta di terreno agricolo posseduto da oltre 5 anni, la plusvalenza non rileva ai fini delle imposte dirette.
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