Area edificabile, i giudici non sciolgono il rebus

Pubblicato il 02 febbraio 2009

A distanza di pochissimo tempo, due diverse sezioni della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la VI e l'VIII, sono intervenute con decisioni diametralmente opposte in materia di Irpef sulle plusvalenze da cessione di terreni da parte di soggetti non imprenditori. Oggetto del contrasto era la natura interpretativa, e quindi retroattiva, dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 223/06 che stabilisce quando un'area deve essere considerata edificabile. Così, mentre la VI sezione della Commissione, con decisione n. 64 del 3 ottobre 2008, ha riconosciuto valenza interpretativa alla norma, sposando di fatto la tesi del Fisco, l'VIII sezione dello stesso organo giudicante, con decisione n. 79 depositata il 15 ottobre 2008, ha affermato la natura innovativa della disposizione.

La Cassazione, con sentenza n. 25928 del 2008, ha accolto il ricorso di un contribuente volto all'annullamento delle sanzioni applicategli dal Comune. I giudici di legittimità, in particolare, hanno riconosciuto l'incertezza cui si sono trovati gli operatori prima del Dl n. 223/06 in materia di qualificazione di suolo edificabile: il contribuente, così, dovrà pagare l'Ici per gli anni oggetto del contenzioso ma non le sanzioni.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy