Area edificabile, i giudici non sciolgono il rebus

Pubblicato il 02 febbraio 2009

A distanza di pochissimo tempo, due sezioni della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la VI e l'VIII, sono intervenute con decisioni diametralmente opposte in materia di Irpef sulle plusvalenze da cessione di terreni da parte di soggetti non imprenditori. Oggetto del contrasto era la natura interpretativa, e quindi retroattiva, dell'art. 36, comma 2, del decreto legge 223/06 che stabilisce quando un'area deve essere considerata edificabile. Così, mentre la VI sezione della Commissione, con decisione n. 64 del 3 ottobre 2008, ha riconosciuto valenza interpretativa alla norma, sposando di fatto la tesi del Fisco, l'VIII sezione dello stesso organo giudicante, con decisione n. 79 depositata il 15 ottobre 2008, ha affermato la natura innovativa della disposizione.

La Cassazione, con sentenza n. 25928 del 2008, ha accolto il ricorso di un contribuente volto all'annullamento delle sanzioni applicategli dal Comune. I giudici di legittimità, in particolare, hanno riconosciuto l'incertezza cui si sono trovati gli operatori prima del Dl n. 223/06 in materia di qualificazione di suolo edificabile: il contribuente, così, dovrà pagare l'Ici per gli anni oggetto del contenzioso ma non le sanzioni.

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