Omesso versamento delle ritenute previdenziali

Pubblicato il 03 aprile 2018

A seguito della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 10424 del 7 marzo 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota prot. n. 2926 del 29 marzo 2018, ha confermato le indicazioni inizialmente fornite con nota del 3 maggio 2016 (n. prot. 9099), in merito alla configurabilità del reato di illecito di omesso versamento delle ritenute previdenziali, superando le successive istruzioni fornite con la nota prot. n. 8379/2017.

Recentemente, infatti, le Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, investite della questione controversa si sono espresse stabilendo il principio secondo cui “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio-16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso)”.

Pertanto, l’arco temporale di riferimento per la determinazione dell’importo annuo di euro 10.000 che segna la soglia di rilevanza penale del fatto illecito, va individuato nel periodo intercorrente tra il 16 gennaio e il 16 dicembre, in considerazione della scadenza dei versamenti contributivi fissati al 16 del mese successivo a quello di maturazione dei contributi dovuti.

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