La Terza sezione penale di Cassazione si è pronunciata in materia di provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sancendo il principio di diritto secondo cui detto provvedimento non è ricorribile per Cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6, dell’articolo 409 del Codice di procedura penale, nei casi, ossia, di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5 del medesimo codice procedurale.
E’, difatti, lo stesso articolo 409, comma 6 a prevederlo espressamente, e ciò, senza contare che il provvedimento di archiviazione non risulta iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo.
Poiché, quindi, il provvedimento non risulta lesivo di alcun interesse dell’indagato, deve ritenersi che venga proprio a mancare l’interesse ad impugnare.
Il principio è stato enunciato nel testo della sentenza n. 30685, depositata il 20 giugno 2017.
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