E’ stata ribaltata dalla Corte di cassazione la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso che un architetto, dipendente pubblico, fosse tenuto al versamento di contributi e alla iscrizione alla gestione separata INPS con riferimento ai redditi da lui prodotti quale lavoratore autonomo.
Il professionista, per l’anno di riferimento, non aveva potuto iscriversi ad INARCASSA in ragione del divieto di cui all’articolo 2 della Legge n. 1046/1971, ma aveva comunque versato a quest'ultimo ente previdenziale, come dovuto, il contributo integrativo.
La Corte territoriale, nello specifico, aveva ritenuto che proprio in considerazione di questo versamento, l’iscrizione alla gestione separata fosse da escludere. Ciò, in ragione del disposto di cui all’articolo 18, comma 12 DL n. 98/2011 che, nell’interpretare autenticamente la previsione di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, aveva precisato che erano tenuti all’iscrizione coloro che avessero effettuato attività non soggette al versamento contributivo presso enti esponenziali di categoria.
L’INPS si era opposta a detta statuizione adendo la Corte di legittimità.
E in detta sede, gli Ermellini hanno puntualizzato quella da loro considerata la corretta interpretazione del combinato disposto dell’articolo 2, comma 26 Legge n. 335/1995 e dell’articolo 18, comma 12, DL n. 98/2011.
Orbene – si legge nella sentenza n. 30345 del 18 dicembre 2017 - l’iscrizione alla gestione separata INPS è obbligatoria per chi eserciti in maniera abituale attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
Una diversa lettura – ha precisato la Corte - finirebbe per tradire la finalità universalistica dell’istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento che collega l’obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito.
Così, nel caso esaminato, l’architetto, non essendo iscritto a INARCASSA, non era tenuto al versamento in favore di quest’ultima del contributo soggettivo bensì unicamente al versamento del contributo integrativo dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall’iscrizione all’Ente di previdenza privato.
Ora – ha sottolineato la Suprema corte – non vi è dubbio che il versamento di questo ultimo contributo, in difetto di iscrizione a INARCASSA, non possa “mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che tenuto a corrisponderlo”.
Ne conseguirebbe l’inevitabile conclusione secondo cui il relativo versamento non può esonerare il professionista dall’iscrizione alla gestione separata INPS.
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