Arbitro bancario finanziario: istruzioni operative di Bankitalia
Pubblicato il 16 gennaio 2010
La Banca d'Italia ha fornito chiarimenti in ordine alle linee operative da seguire nello svolgimento delle procedure di ricorso innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), operativo nei confronti del pubblico, a partire del 15 ottobre 2009.
Nel documento viene spiegato che l’Organo decidente potrà conoscere anche le controversie riguardanti le trattative precontrattuali. Sulle Segreterie tecniche, Bankitalia sottolinea come le stesse possano chiedere alle parti le necessarie integrazioni, intrattenendo il ricorrente attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni. Non potranno essere proposti all’ABF i ricorsi già sottoposti all’Autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Non è impedita, per contro, la presentazione all’ABF di un ricorso per controversie già sottoposte all’Ombudsman. Il ricorso all’ABF dovrà essere necessariamente preceduto da una fase di reclamo presso l’intermediario senza che siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso. In caso di reclamo proposto anteriormente al 15 ottobre 2009, lo stesso sarà considerato idoneo presupposto per la presentazione del ricorso all’Arbitro sulla medesima questione. Infine, viene ricordato come non possano essere sottoposte all’ABF cause riguardanti operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.