E' stato pubblicato, il 7 giugno 2016, un documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con il quale viene offerta una ricognizione della disciplina dell'arbitrato, ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, e della normativa di settore per gli arbitrati speciali.
Nel documento di approfondimento, il Cndcec evidenzia i numerosi profili positivi dell'istituto, strettamente connessi alla considerevole autonomia lasciata alle parti che, pur nel rispetto di alcuni principi fondamentali, sono libere di procedere alla nomina di uno o più arbitri, di determinare le norme che gli stessi devono seguire, la sede dell'arbitrato, la lingua da utilizzare e il luogo del procedimento.
Il Consiglio Nazionale parte dall'analizzare, in primo luogo, i profili generali dell'arbitrato quale mezzo di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria, che si caratterizza per la circostanza di prevedere il deferimento del giudizio, in materia di diritti disponibili, ad uno o più privati cittadini, affinchè essi decidano, con un provvedimento (cosiddetto lodo), che produce effetti analoghi a quelli della sentenza. Il tutto con la possibilità di ottenere alcuni significativi vantaggi rispetto al sistema giurisdizionale di risoluzione delle liti.
Nel documento del Cndcec vengono passati in rassegna i numerosi vantaggi che i cittadini possono conseguire scegliendo la via dell'arbitrato.
In primo luogo, con il procedimento di arbitrato le parti godono di una ampia autonomia: esse, non solo possono scegliere a chi affidare la risoluzione della lite – nominando anche professionisti in possesso di specifiche competenze tecniche – ma possono anche confidare che una pronuncia nel merito della controversia sia resa in tempi certi, rapidi e prevedibili.
I tempi del procedimento arbitrale sono molto più veloci rispetto al giudizio ordinario per il rilascio di una decisione. Tale procedimento risulta quindi particolarmente competitivo rispetto al giudizio ordinario.
È previsto, infatti, che gli arbitri debbano giungere alla pronuncia del lodo nel termine fissato dalle parti o, in mancanza, entro 240 giorni dall'accettazione dell'incarico.
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