Appuntamento con i contributi eccedenti il minimale per professionisti, commercianti ed artigiani

Pubblicato il 13 giugno 2013

17 giugno 2013: per professionisti iscritti alla gestione separata, artigiani e commercianti scade il termine per eseguire il versamento dei contributi dovuti all'Inps, sulla quota di reddito eccedente il minimale. E' dovuto sia il saldo del 2012 che il primo acconto 2013. Sul punto l'Inps, con circolare n. 88 del 7 giugno 2013, illustra le modalità di versamento ed offre specificazioni sul reddito imponibile per gli aderenti all'imprenditoria giovanile.


Coloro che risultano iscritti alla gestione Inps degli artigiani e commercianti e che, nell'anno precedente, hanno prodotto un reddito che eccede il minimale, sono chiamati a versare i contributi previdenziali relativi al 2013.


Allo stesso adempimento sono tenuti i lavoratori professionisti, iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.


Lo ricorda l'Istituto previdenziale, con apposita circolare – n. 88 del 7 giugno – aggiungendo che, per quanto riguarda artigiani e commercianti, è stato pubblicato un prospetto di liquidazione dove sono evidenziati importi e causali di versamento del contributo 2013, nonché una comunicazione contenente la procedura di determinazione del dovuto. Gli interessati trovano tali comunicazioni nel “Cassetto previdenziale” a loro dedicato.


VERSAMENTI


Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2013, la circolare ricorda che sono dovuti due acconti, di pari importo, alle medesime scadenze previste per gli acconti Irpef:


il 17 giugno


il 2 dicembre
.


Alla data del 17 giugno occorre anche versare il saldo per l'anno 2012.


E' possibile posticipare il pagamento al 17 luglio 2013, aggiungendo una maggiorazione, a titolo di interessi, pari allo 0,40%.


E' necessario indicare separatamente – avvisa l'Inps – la maggiorazione dovuta, adottando le seguenti causali:


“API” → per gli artigiani


“CPI” → per i commercianti


“DPPI” → per i iberi professionisti.


I contributi devono essere versati al netto di acconti già dati.


INDIVIDUAZIONE DEL REDDITO


Al fine di individuare gli importi degli acconti, occorre determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento ai redditi d’impresa dell’anno 2012, al netto di eventuali perdite dei periodi di imposta precedenti, da scomputare dal reddito dell'anno di riferimento.


Calcolata l'eccedenza, vanno applicate le aliquote previste per l’anno 2013.


Se i soggetti interessati dall'adempimento sono soci di srl, la base imponibile è data dalla (oltre a quanto dichiarato come reddito d'impresa)


parte del reddito d'impresa della società in misura pari alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota di reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza
.


I dati da utilizzare sono quelli indicati nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11.


A questi redditi vanno aggiunti quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a Srl, indicati nel modello Unico- Società di capitali.


La base imponibile per liberi professionisti iscritti alla gestione separata è costituita da tutti i redditi prodotti a titolo di lavoro autonomo ai fini Irpef, incluso quello derivante dall'esercizio in forma associata. Va compreso, qualora il professionista lo abbia adottato, il reddito prodotto nell’ambito del regime dell’imprenditoria giovanile.


Quindi, assumono rilevanza i redditi:


del quadro RE
– relativo al reddito professionale

rigo RE22 per i soggetti in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive

rigo RE 23 o RE 25


del quadro RH
– relativo al reddito da partecipazione in società di persone o simili

rigo RH15 o RH16

rigo RH18, se la società semplice produce reddito da lavoro autonomo


del quadro LM
– per i giovani imprenditori e lavoratori in mobilità (casella: autonomo)

rigo LM6-LM9.


Per evidenziare il raggiungimento del massimale di reddito, oltre al quale il contributo non è più dovuto, occorre indicare tutti i redditi che hanno contribuito ad arrivare alla soglia fissata.

REGIME DI IMPRENDITORIA GIOVANILE


Il calcolo dei contributi dovuti, per coloro che beneficiano del regime di imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011), parte dalla base imponibile così determinata:

esercenti attività d'impressa iscritti alla gestione artigiani e commercianti (se è stata barrata la casella “Impresa” o Impresa familiare”)

LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (perdite pregresse)


esercenti arti e professioni (se è stata barrata la casella “autonomo”)

differenza tra LM6 e LM9.


La circolare Inps specifica che compongono il reddito da assoggettare a contribuzione i versamenti previdenziali effettuati nel periodo d'imposta 2012; questi confluiranno nel rigo LM7.


RATEAZIONE


E' ammessa la possibilità di rateizzare l'importo dovuto.


Per gli artigiani ed i commercianti la rateizzazione può riguardare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.


I professionisti, invece, possono fruire delle rate sia per l'importo dovuto a saldo 2012 che per il primo acconto 2013.


La prima rata deve essere versata entro il 17 giugno 2013, mentre l'ultima entro il mese di novembre 2013. Le altre rate devono rispettare le scadenze indicate nel modello Unico PF2013.


Si ricorda che:


- gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente;


- sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.


COMPENSAZIONE


Qualora siano state versate somme in misura superiore al dovuto, è ammesso disporre della compensazione utilizzando il modello F24, limitatamente ai pagamenti avvenuti nel 2012.


Pertanto, se le somme eccedenti riguardano versamenti eseguiti in anni anteriori al 2012, è obbligatorio procedere mediante richiesta di rimborso ovvero, per
artigiani e commercianti, con la compensazione contributiva.


Artigiani e commercianti
– Nel modello F24 andrà indicato il codice Inps relativo alla riscossione dell'anno 2011, se il credito è presente nella colonna 16 o 28 del Quadro RR (ossia credito dell'anno precedente), o dell'anno 2012, se il credito deriva dalla dichiarazione 2013.


Liberi professionisti
– L'importo indicato al rigo RR12 colonna 1 – Sezione II - può essere compensato sia con la contribuzione riferita alla gestione separata che con altri tributi.


In alternativa, il professionista può presentare istanza di rimborso.


Le domande di rimborso, si ricorda, devono essere inoltrate solamente con modalità telematiche.


MODELLO RR


E' il quadro riservato:


-> ai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (Sezione I)


-> ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (Sezione II).


Deve essere compilato per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’Inps.


Si precisa che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’Inps i professionisti che sono obbligati al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di previdenza e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative.


Nella
Sezione II, dedicata ai professionisti, nei righi da RR5 a RR7, alla colonna 1 va riportato:

- il reddito imponibile sul quale è calcolato il contributo dovuto, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che ha concorso al massimale derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata (quali ad esempio i redditi da collaborazione a progetto denunciati nel quadro RC o redditi da lavoro autonomo occasionale per la quota eccedente € 5.000).


La casella di colonna 8, rigo RR5, deve essere barrata nel caso in cui il massimale sia raggiunto per la contemporanea presenza di più redditi (collaborazione, attività professionale o altro) assoggettati alla gestione separata.

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