17 giugno 2013: per professionisti iscritti alla gestione separata, artigiani e commercianti scade il termine per eseguire il versamento dei contributi dovuti all'Inps, sulla quota di reddito eccedente il minimale. E' dovuto sia il saldo del 2012 che il primo acconto 2013. Sul punto l'Inps, con circolare n. 88 del 7 giugno 2013, illustra le modalità di versamento ed offre specificazioni sul reddito imponibile per gli aderenti all'imprenditoria giovanile.
Coloro che
risultano iscritti alla gestione Inps
degli artigiani e commercianti e che, nell'anno precedente,
hanno prodotto un reddito che eccede il
minimale,
sono chiamati a versare i contributi
previdenziali relativi al 2013.
Allo
stesso adempimento sono tenuti i
lavoratori professionisti, iscritti alla Gestione separata,
ex art. 2,
comma 26, L. n. 335/1995.
Lo ricorda
l'Istituto previdenziale, con apposita circolare – n. 88 del 7 giugno –
aggiungendo che, per quanto riguarda artigiani e commercianti, è stato
pubblicato un prospetto di liquidazione dove sono evidenziati importi e
causali
di versamento del contributo 2013, nonché una comunicazione contenente
la
procedura di determinazione del dovuto. Gli interessati trovano tali
comunicazioni nel “Cassetto previdenziale” a loro dedicato.
VERSAMENTI
Con
riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2013, la
circolare
ricorda che sono dovuti due acconti, di
pari importo, alle medesime scadenze previste per gli acconti
Irpef:
il
17 giugno
il
2 dicembre.
Alla data
del 17 giugno occorre anche versare il
saldo per l'anno 2012.
E'
possibile posticipare il pagamento al 17 luglio 2013,
aggiungendo una
maggiorazione, a titolo di interessi, pari allo 0,40%.
E' necessario
indicare separatamente – avvisa l'Inps – la
maggiorazione dovuta, adottando le seguenti causali:
“API”
→ per gli artigiani
“CPI”
→ per i commercianti
“DPPI”
→ per i iberi professionisti.
I
contributi devono essere versati al netto di acconti già dati.
INDIVIDUAZIONE
DEL REDDITO
Al fine di
individuare gli importi degli acconti, occorre determinare
il reddito eccedente il minimale, con riferimento ai
redditi d’impresa dell’anno 2012, al netto di eventuali perdite dei
periodi di
imposta precedenti, da scomputare dal reddito dell'anno di
riferimento.
Calcolata
l'eccedenza, vanno applicate le aliquote previste per l’anno 2013.
Se i
soggetti interessati dall'adempimento sono soci
di srl, la base imponibile è data dalla (oltre a quanto
dichiarato come
reddito d'impresa)
parte
del reddito d'impresa della società in misura pari alla quota di
partecipazione
agli utili, ovvero alla quota di reddito attribuita al socio per le
società
partecipate in regime di trasparenza.
I dati da
utilizzare sono quelli indicati nei quadri RF (impresa in
contabilità
ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità
semplificata e regimi
forfetari) e RH (redditi di partecipazione in
società di persone ed
assimilate):
RF47 – (RF48 + RF50, col.1) + [RG29 – (RG31+RG33, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 11. |
A questi
redditi vanno aggiunti quelli eventualmente derivanti dalla
partecipazione a
Srl, indicati nel modello Unico- Società di capitali.
La base imponibile per liberi
professionisti iscritti alla
gestione separata è costituita da tutti
i redditi prodotti a titolo di lavoro autonomo ai fini Irpef,
incluso
quello derivante dall'esercizio in forma associata. Va compreso,
qualora il
professionista lo abbia adottato, il reddito prodotto nell’ambito del
regime
dell’imprenditoria giovanile.
Quindi,
assumono rilevanza i redditi:
del quadro RE – relativo al
reddito professionale
rigo RE22 per i soggetti in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive
rigo RE 23 o RE 25
del quadro RH – relativo al
reddito da
partecipazione in società di persone o simili
rigo RH15 o RH16
rigo RH18, se la società semplice produce reddito da lavoro autonomo
del quadro LM – per i
giovani imprenditori e
lavoratori in mobilità (casella: autonomo)
rigo LM6-LM9.
Per
evidenziare il raggiungimento del massimale di reddito, oltre al quale
il
contributo non è più dovuto, occorre indicare tutti i redditi che hanno
contribuito ad arrivare alla soglia fissata.
REGIME DI IMPRENDITORIA GIOVANILE
Il calcolo
dei contributi dovuti, per coloro che beneficiano del regime di
imprenditoria giovanile
(art. 27, D.L. n. 98/2011), parte dalla base imponibile così
determinata:
esercenti attività d'impressa iscritti alla gestione artigiani e commercianti (se è stata barrata la casella “Impresa” o Impresa familiare”) ↓ LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (perdite pregresse) |
↓ differenza tra LM6 e LM9. |
La
circolare Inps specifica che compongono il reddito da assoggettare a
contribuzione i versamenti previdenziali effettuati nel periodo
d'imposta 2012;
questi confluiranno nel rigo LM7.
RATEAZIONE
E' ammessa
la possibilità di rateizzare l'importo dovuto.
Per gli artigiani ed i commercianti la
rateizzazione può riguardare solo i contributi dovuti sulla
quota di reddito
eccedente il minimale.
I professionisti, invece, possono fruire
delle rate sia per l'importo dovuto a saldo 2012 che per il primo
acconto 2013.
La prima
rata deve essere versata entro il 17 giugno 2013, mentre l'ultima entro
il mese
di novembre 2013. Le altre rate devono rispettare le scadenze indicate
nel
modello Unico PF2013.
Si ricorda
che:
- gli interessi da rateazione non devono
essere cumulati all’imposta, ma devono
essere versati separatamente;
- sugli importi rateizzati sono dovuti gli
interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi
tenendo conto
del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della
prima
rata fino alla data di scadenza della seconda.
COMPENSAZIONE
Qualora
siano state versate somme in misura superiore al dovuto, è ammesso
disporre
della compensazione utilizzando il modello F24, limitatamente
ai pagamenti avvenuti nel 2012.
Pertanto,
se le somme eccedenti riguardano versamenti eseguiti in
anni anteriori al 2012, è obbligatorio procedere
mediante richiesta di rimborso ovvero, per artigiani
e commercianti, con la compensazione
contributiva.
Artigiani
e commercianti –
Nel modello F24 andrà indicato il codice Inps relativo alla riscossione
dell'anno 2011, se il credito è presente nella colonna 16 o 28 del
Quadro RR (ossia
credito dell'anno precedente), o dell'anno 2012, se il credito deriva
dalla
dichiarazione 2013.
Liberi
professionisti –
L'importo indicato al rigo RR12 colonna 1 – Sezione II - può essere
compensato
sia con la contribuzione riferita alla gestione separata che con altri
tributi.
In
alternativa, il professionista può presentare istanza di rimborso.
Le domande
di rimborso, si ricorda, devono essere inoltrate
solamente con modalità
telematiche.
MODELLO
RR
E' il
quadro riservato:
-> ai
soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali (Sezione I)
-> ai
liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 (Sezione II).
Deve
essere compilato per la determinazione dei contributi previdenziali
dovuti
all’Inps.
Si precisa
che non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita
presso
l’Inps i professionisti che sono obbligati al versamento del contributo
soggettivo
presso le Casse di previdenza e chi, pur producendo redditi da lavoro
autonomo,
sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme
assicurative.
Nella Sezione II, dedicata ai
professionisti, nei righi da RR5 a RR7, alla colonna 1 va
riportato:
- il reddito imponibile sul quale è calcolato il contributo dovuto, eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che ha concorso al massimale derivante da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella gestione separata (quali ad esempio i redditi da collaborazione a progetto denunciati nel quadro RC o redditi da lavoro autonomo occasionale per la quota eccedente € 5.000).
La casella di
colonna 8, rigo RR5,
deve essere barrata nel caso in cui il massimale sia raggiunto per la
contemporanea presenza di più redditi (collaborazione, attività
professionale o
altro) assoggettati alla gestione separata.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".