Approvate le specifiche tecniche per il versamento della sostitutiva sui leasing immobiliari

Pubblicato il 15 gennaio 2011 Con provvedimento datato 14 gennaio 2011, il direttore dell’agenzia delle Entrate dispone che l’imposta sostitutiva sui leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011 andrà versata, entro il prossimo 31 marzo, utilizzando esclusivamente i canali informatici dell’Amministrazione finanziaria e in un’unica soluzione.

Il documento contiene anche le specifiche tecniche per il versamento del tributo. Le specifiche tecniche sono utilizzate anche per la comunicazione telematica dei dati catastali relativi ad immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati alla data del 1° luglio 2010 (modello “CDC”).

Nel documento si legge, inoltre, che:

- l’assolvimento dell’imposta dovuta da parte di uno dei contraenti comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’erario, con effetto anche nei confronti degli altri contraenti;

- l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita;

- l’imposta sostitutiva non è, invece, dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà;

- la misura dell’imposta sostitutiva è determinata applicando all’importo corrispondente al valore del bene immobile finanziato l’aliquota nella misura rispettivamente del 2% per i fabbricati strumentali e del 3% per i fabbricati abitativi e successivamente scomputando le imposte proporzionali di cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131, corrisposte in relazione al contratto di locazione finanziaria dell’immobile, ed infine, riducendo l’importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy