Appropriazione indebita aggravata, ritiro querela in cause pendenti

Pubblicato il 09 gennaio 2019

Ora che il delitto di appropriazione indebita aggravata è procedibile a querela di parte – a seguito della modifica operata dal D.lgs. n. 36/2018 – l’esistenza della remissione di querela nei processi in corso comporta l’obbligo di declaratoria di non procedibilità, ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Della modifica normativa favorevole per l’imputato deve, infatti, tenersi conto anche nei procedimenti ancora pendenti.

Norma più favorevole al reo applicabile ai processi in corso

Il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non solo al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie, posto che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto.

E’ quanto precisato dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 225 depositata il 4 gennaio 2019.

Nel caso esaminato, la Suprema corte ha annullato, senza rinvio, una sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata ex articolo 61 n. 11 del Codice penale, ritenendo il reato contestato “estinto per remissione di querela”.

In particolare, sia la sentenza di primo grado che quella di appello avevano dato atto che nelle more del procedimento la persona offesa aveva rimesso la querela e che l’imputato aveva accettato tale remissione.

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