In tema di appropriazione indebita aggravata, reato divenuto perseguibile a querela ex Decreto legislativo n. 36/2018, non va attivata la procedura di cui all'articolo 12, secondo comma, del medesimo decreto, ove la persona offesa si sia costituita parte civile ed il reato sia stato comunque già dichiarato prescritto nel giudizio di merito.
E’ quanto affermato dalla Seconda sezione penale della Cassazione con sentenza n. 23077 del 23 maggio 2018, con cui è stata fatta chiarezza in ordine all'applicabilità o meno, nel caso esaminato, della procedura di cui all'articolo 12 in oggetto.
Si rammenta che, ai sensi della medesima, per i reati in precedenza perseguibili d’ufficio e commessi prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 36/2018, il pubblico ministero o il giudice, dopo l’esercizio dell'azione penale, è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela.
In proposito, i giudici di legittimità hanno spiegato che il principio secondo il quale la pretesa punitiva non può avere ingresso o non può essere proseguita se facciano difetto le condizioni all'uopo stabilite dalla legge, è applicabile solo nel caso di contemporanea sussistenza, allo stato degli atti, sia di una causa di impromuovibilità o di improseguibilità dell'azione penale, sia di una causa di estinzione del reato.
Qualora, invece, tale coesistenza o concorso non sia attuale ma solo potenziale, vale la regola dell'immediata declaratoria posta dall'articolo 129 Cod. proc. pen.( Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).
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