Potrebbe arrivare dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023 la proroga dello sgravio contributivo totale riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, dalla legge di Bilancio 2022 e, limitatamente al 2022, per le assunzioni con contratto di apprendistato cd. di primo livello.
Tre emendamenti al disegno di legge n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, novellano infatti le disposizioni della legge di Bilancio 2022 (art.1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021 n. 234) rinnovando lo sgravio per l'anno 2023, relativamente ai contratti di apprendistato di primo livello stipulati nell'anno 2023.
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, cd. apprendistato di primo livello, è riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti ed è finalizzato al conseguimento di uno dei predetti titoli di studio o qualificazioni.
In base al regime ordinario, gli oneri contributivi datoriali in caso di stipula di un contratto di apprendistato di primo livello sono i seguenti (articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296):
ATTENZIONE: Il decreto legislativo n. 150/2015 (articolo 32, comma 1, lettere a) e c)) prevede specifici incentivi contributivi per le assunzioni contratto di apprendistato di primo livello. Più nel dettaglio stabilisce, per l’intera durata del contratto:
Lo stesso decreto legislativo (articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, incentivo stabilizzato dall’articolo 1, comma 110, lett. d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, circolare INPS n. 87/2021), per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, dispone che l’aliquota contributiva datoriale sia calcolata, per i primi due anni, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006 (1,50% per il primo anno e 3% per il secondo anno), mentre, a partire dal terzo anno, sia ridotta al 5% (in luogo del 10%).
I predetti incentivi contributivi si applicano alle assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello nei limiti dell’importo massimo anno per anno stanziato a copertura della spesa (art. 32, comma 6, del D.lgs. n. 150/2015 e art. 1, comma 110, lett. d), della legge n. 205/2017, pari a 5 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2020).
L’articolo 1, comma 645, della legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per i contratti di apprendistato di primo livello
fosse riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione dovuta (articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
NOTA BENE: Lo stesso sgravio integrale era stato disposto, per il 2020, dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, comma 8 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e successivamente confermato, per l’anno 2021, dal Decreto Ristori (all’articolo 15-bis, comma 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176).
Pertanto, lo sgravio della legge di Bilancio 2022 comporta:
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.lgs. n. 81/2015).
Lo sgravio contributivo è soggetto alle disposizioni in materia di aiuti de minimis (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 87/2021).
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