Apprendistato di primo livello stagionale, ok se coerente con il percorso scolastico

Pubblicato il 25 agosto 2023

L’apprendistato di primo livello stagionale rivolto ai minori è l’oggetto di un recente intervento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, volto a meglio definire gli ambiti e l’applicabilità di tale tipologia contrattuale di cui forse, troppo spesso, si è fatto abuso.

Con la Nota n. 1369 del 7 agosto 2023, infatti, l’INL ribadisce come il nesso del periodo di tirocinio con il titolo di studio che conseguirà l’apprendista sia fondamentale e necessario per la corretta stipula del contratto di apprendistato di primo livello di cui all’art. 43, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2015, la cui disciplina è sostanzialmente rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Vediamo nel dettaglio quanto argomentato dall’Ispettorato, rinviando agli articoli “Apprendistato primo livello: torna lo sgravio contributivo totale?” per una panoramica degli sgravi previsti per il 2023 dal D.L. n. 198/2022, e “Apprendistato di primo livello: vademecum del Ministero del Lavoro” per l’analisi dell’importante vademecum del Ministero del lavoro contenuto nella circolare n. 12 del 6 giugno 2022.

Apprendistato di primo livello: destinatari e percorso formativo

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, comunemente definito come “apprendistato di primo livello”, è disciplinato dall’art. 43 del D.lgs. n. 81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015.

Si tratta di un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione di giovani tra i quindici e i venticinque anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo.

Obiettivo è dunque il conseguimento di un titolo di studio di secondo grado attraverso un percorso formativo esterno, realizzato presso un’istituzione formativa accreditata, e uno interno, svolto invece presso l’azienda.

Il percorso formativo è dunque fondamentale tanto che la stipula del contratto di lavoro deve essere preceduta dalla redazione e dalla sottoscrizione di un Protocollo che definisca compiti e responsabilità dell’ente formativo e dell’impresa in ordine alle modalità di esecuzione del Piano Formativo Individuale dell’apprendista, parte integrante del contratto di lavoro.

Apprendistato di primo livello stagionale: il quesito posto all’INL

L’Ispettorato territoriale del lavoro di Rimini ha chiesto all’Ispettorato nazionale se un apprendista cuoco minorenne assunto per attività stagionale debba per forza provenire da un istituto scolastico alberghiero, in assenza di indicazioni relative al percorso di istruzione nella regolamentazione regionale di riferimento.

Coerenza tra apprendistato e percorso formativo

Ribadendo che l'apprendistato di primo livello, nel coniugare la formazione in azienda con quella svolta dalle istituzioni formative, mira al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore, l’Ispettorato chiarisce la necessaria ed imprescindibile correlazione tra standard formativi e standard professionali (art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015) proprio per consentire all’istituzione formativa di provenienza dello studente la certificazione delle competenze acquisite in azienda.

Il comma 8 dell’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015, inoltre, per le Regioni e le Province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, rimanda alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere l’utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
Entrando nel merito della questione proposta, l’INL prosegue affermando che la normativa della Regione Emilia-Romagna in effetti non specifica la necessità o meno di una stretta correlazione tra l’attività lavorativa e il percorso di studi e formazione.

Ciò non consente comunque al datore di lavoro e all’istituzione formativa di trascurare la valutazione dell’attività che l’apprendista svolgerà in azienda, principio sottolineato nel manuale operativo allegato alla citata circolare del Ministero del lavoro n. 12/2022.

Ne deriva che il datore di lavoro e l’ente formativo debbano verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato accertando la coerenza tra attività lavorativa e titolo di studio e darne informazione all’apprendista e, con riguardo all’apprendista minorenne, ai suoi familiari secondo quanto disposto dal D.M. del 12 ottobre 2015.

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