Apprendistato Accordo interconfederale regionale Artigiani

Pubblicato il 20 settembre 2016

L'1 settembre 2016, Confartigianato Imprese Veneto, CNA del Veneto, Casartigiani del Veneto, CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto e UIL regionale Veneto, hanno firmato l’accordo interconfederale regionale sull’apprendistato di 1° e 3° livello.

La disciplina dell’accordo avrà efficacia per le assunzioni di apprendisti sulla base dell’art. 43 o dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015, effettuate dalle imprese artigiane e dalle PMI che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo stesso ovvero dalle rispettive Confederazioni a livello nazionale.

Tale disciplina potrà essere applicata per le assunzioni, sulla base del CCNL/regolamento adottato, nelle associazioni artigiane del Veneto e negli enti da loro promossi a qualsiasi livello a condizione che aderiscano, direttamente o per il tramite di un’Associazione provinciale, ad un’Associazione regionale firmataria dell’accordo.

La validità dell’accordo è estesa anche alle strutture bilaterali dell’artigianato Veneto derivanti da accordi collettivi a livello regionale.

Retribuzione

Per l’apprendistato di 1° e 3° livello, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione esterna, mentre, per le ore di formazione interna al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti non è prevista durante le ore di formazione interna ed esterna.

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, il trattamento economico sarà determinato dall’applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale lo stesso sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

 

Apprendistato di 1° livello

primo anno inserimento  51%
secondo anno inserimento  56%
terzo anno inserimento  65%
quarto anno inserimento  75%

Con decorrenza dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età, il trattamento economico dell’apprendista sarà maggiorato di 5 punti percentuali.

 

Apprendistato di 3° livello

primo anno inserimento    80%
secondo anno inserimento    85%
terzo anno inserimento    90%
eventuali anni successivi al terzo    92%

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy