Applicazione dei contratti collettivi di categoria nel settore edile

Pubblicato il 22 settembre 2015

E’ stato chiesto alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un parere in merito alla problematica relativa all'applicazione, da parte di un'impresa che partecipi ad appalti concernenti lavori edili o prevalentemente edili, del relativo contratto collettivo nazionale di settore.

Ciò in quanto, la possibilità per l'impresa partecipante ad una gara di aderire ad un CCNL di un settore di attività diverso da quello pertinente ai lavori oggetto della gara stessa, determinerebbe un'illegittima alterazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento che devono invece caratterizzare le singole fasi di affidamento ed esecuzione dei lavori, sia in ambito pubblico che privato.

Con nota prot. 10565 dell’1 luglio 2015, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nel contesto normativo vigente nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si può ragionevolmente affermare che “un'impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili, è tenuta ad osservare, secondo il richiamo operato dall'art. 118, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006, il contratto collettivo nazionale e territoriale di zona in vigore per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute”.

Per le imprese che operino anche nel settore edile privato, tra i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008, finalizzati soprattutto ad una verifica di idoneità tecnico-professionale, si fa esplicito riferimento alla necessità per l'impresa esecutrice di fornire "una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti..." oltre "all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAlL e alle casse edili”.

Quindi, la verifica di idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, si determina, per il Legislatore, in rapporto all'esatta applicazione del contratto nazionale stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.

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