Appello tributario, legittimo anche senza il deposito delle ricevute della spedizione

Pubblicato il 10 maggio 2014 Alla luce dell’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui è necessario sempre far prevalere le interpretazioni dirette al fine di consentire al processo di giungere a termine, l’appello tributario è da considerare valido anche se il ricorrente non deposita le ricevute della spedizione postale dell’atto alla controparte, pur essendo quest’ultimo un adempimento richiesto dalla normativa processuale pena l’inammissibilità dell’impugnazione.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7645 del 2 aprile 2014.

Di fatti, sebbene la normativa processuale tributaria richieda per la costituzione in giudizio del ricorrente sia il deposito di copia del ricorso spedito per posta che della ricevuta di spedizione dell’atto a mezzo raccomandata - secondo la Corte - “ la presenza o meno in atti della ricevuta di spedizione postale del ricorso è processualmente ininfluente ove sia comunque prodotto tempestivamente l’avviso di ricevimento del plico”.

Dunque, l’appello nel giudizio tributario è da considerarsi legittimo anche se come prova della notifica si assume l'avviso di ricevimento. In tal caso, le sanzioni processuali vanno ridotte al minimo.
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