Appellabile la sentenza che decide sulla domanda di risarcimento per una somma “maggiore o minore conforme a giustizia”

Pubblicato il 12 giugno 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 9432 dell’11 giugno 2012, si sono pronunciati con riferimento ad una vicenda in cui era stata avanzata, dinanzi al Giudice di pace, una richiesta di risarcimento danni determinata, nell’ammontare, entro le 1.100 euro - il limite previsto per la giurisdizione di equità - ma accompagnata anche dalla richiesta di maggior somma “conforme a giustizia”.

Tale tipo di domanda è stata, quindi, considerata dalla Suprema corte, in difetto di tempestiva contestazione, come presunta, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 del Codice di procedura civile, pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito. Ne era discesa, nella specie, l’appellabilità della relativa sentenza.

Nel dettaglio, è stata ribaltata la decisione con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza che aveva respinto una richiesta di risarcimento formulata nei termini sopra riportati.

Quando la lite ha per oggetto una somma di denaro non determinata, ma di massima indicata in “quella maggiore o minore conforme a giustizia” – conclude la Corte - si presume una domanda pari al limite massimo della competenza del giudice di pace, e si esclude che possa essere emessa una sentenza secondo equità.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Giornalisti autonomi: contribuzione INPGI per l'anno 2025

11/02/2025

Corso cassazionisti 2025: bando in scadenza

11/02/2025

Opzione donna, Quota 103 e APE sociale: come fare domanda nel 2025

11/02/2025

Milleproroghe 2025: proroga della Rottamazione-quater e nuove scadenze per il CPB

11/02/2025

IMU: faq del Mef su prospetto delle aliquote

11/02/2025

Lavoro occasionale in agricoltura: LOAgri verso la proroga

11/02/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy