Per giurisprudenza, affinché un appalto sia lecito devono sussistere due condizioni:
un genuino apporto all'attività produttiva svolta, relativo alla disponibilità ed all'organizzazione degli uomini e dei mezzi in vista della produzione del servizio richiesto;
le modalità di gestione del rapporto di lavoro siano tali da far ritenere esistente un autonomo ed esclusivo legame di subordinazione del lavoratore nei confronti dell'appaltatore medesimo.
In merito, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17287 del 28 agosto 2015, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento dell'ipotesi di appalto illecito di manodopera, l'impiego, da parte dell'appaltatore, di macchine e attrezzature di proprietà dell'appaltante dietro relativo compenso non configura di per sé l'ipotesi vietata dalla legge, la quale, al contrario, va esclusa allorquando tali macchine ed attrezzature assumano una modesta rilevanza rispetto alla qualità dei servizi forniti dall'appaltatore, sì che in capo a quest'ultimo possa comunque riconoscersi un reale rischio economico di impresa.
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