Nel nuovo regime degli appalti pubblici, il principio della suddivisione in lotti - al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese alle gare pubbliche – non risulta posto in termini assoluti e inderogabili.
Difatti, l’articolo 51, comma 1, secondo periodo, del Decreto legislativo n. 50/2016 afferma che “le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139”.
Ne discende che il principio della suddivisione in lotti può essere derogato attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata ed è espressione di scelta discrezionale.
Scelta, questa, sindacabile soltanto nei limiti della ragionevolezza e proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria, in ordine alla decisone di frazionare o meno un appalto “di grosse dimensioni” in lotti.
E’ quanto sottolineato dalla Consiglio di Stato con sentenza n. 2044 depositata il 3 aprile 2018.
Nella specie, il Collegio amministrativo ha ritenuto che nell’appalto di servizi sottoposto al suo esame, di importo economico non elevato, la scelta del Comune di derogare al principio della suddivisione in lotti fosse motivata in modo del tutto ragionevole e, pertanto, fosse sottratta al sindacato del giudice di legittimità, non ravvisandosi manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà nel tenore della medesima.
Nel dettaglio, l’adozione dell’opzione del lotto unico risultava ragionevole perché la commessa rivestiva carattere unitario, in quanto sia il servizio di gestione e controllo sia il servizio complementare di pulizia avevano ad oggetto le medesime aree di parcheggio e i medesimi impianti di risalita. Si trattava, poi, di servizi rispondenti alla stessa finalità di garantire il corretto funzionamento e la migliore fruibilità del sistema integrato composto da parcheggi e impianti di mobilità alternativa.
In definitiva, quella del Comune era stata una scelta ragionevole e non illogica o arbitraria.
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