Appalti. Split payment, nel conteggio della soglia del 10% anche l’Iva teorica

Pubblicato il 05 marzo 2020

Il sottosegretario MEF, Alessio Maria Villarosa, intervenuto ieri in Commissione finanze della Camera, ha chiarito alcuni aspetti relativi agli obblighi dichiarativi previsti dalla nuova disciplina delle ritenute negli appalti e subappalti.

La norma consente una deroga ai nuovi obblighi introdotti dal Decreto fiscale (articolo 4, Dl n. 124/2019) se, tra le altre cose, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice abbia eseguito, nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate, versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse.

Per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per disapplicare la disciplina, l’Agenzia delle Entrate rilascerà un certificato che avrà una validità di 4 mesi dal giorno in cui viene emesso, il cosiddetto Documento unico di regolarità fiscale (Durf).

Il problema sollevato durante il question time di ieri riguarda la corretta imputazione nel conteggio della soglia del 10% dei ricavi e dei compensi versati in conto fiscale.

Tale conteggio è particolarmente importante, in quanto consente di verificare l’esistenza del requisito richiesto per l’emissione del Durf.

MEF: split payment con conteggio Iva teorica nella soglia del 10%

Il sottosegratrio MEF, nella sua risposta, spiega che il parametro dei versamenti registrati non inferiore al 10% è un obiettivo molto difficile da raggiungere soprattutto per alcuni tipi di imprese edili, quali le cooperative e le imprese soggette al meccanismo dello split payment.

Infatti, applicando il meccanismo dello split payment (cessione dei pagamenti), l'imposta dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti e società viene versata non dal cedente prestatore, ma dall'acquirente destinatario.

Questo è stato previsto dalla legge per garantire che la somma sia materialmente pagata all’Erario; tuttavia ciò può comportare per l’impresa appaltatrice il mancato superamento della suddetta soglia del 10%, qualora i versamenti Iva non vengano effettuati, perchè – come previsto nel meccanismo stesso dello split payment - passano direttamente dal committente.

Il sottosegretario MEF ha ritenuto che quello del rispetto del tetto del 10% sia un problema evidente, che però può essere risolto.

Secondo il Ministero, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti costituisce una deroga all'ordinario funzionamento del sistema dell'Iva, pertanto potrebbe ritenersi che “l’importo soggetto a split payment, anche se non confluisce nel conto fiscale dei pagamenti effettuati dall’impresa appaltatrice, sia conteggiato quale Iva teorica nella soglia dei suddetti versamenti”.

In tal modo, le società possono rientrare più facilmente all'interno della soglia del 10% dei ricavi e dei compensi versati in conto fiscale, arrivando all’emissione del certificato di regolarità fiscale, per cui scatta l'esenzione dagli obblighi dichiarativi previsti in materia di appalti.

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