Appalti. Solo chi partecipa alla gara ha interesse al ricorso

Pubblicato il 29 novembre 2018

Secondo la Corte di giustizia, una normativa, come quella italiana, che non consente agli operatori economici che non abbiano partecipato ad una gara di appalto di proporre un ricorso contro le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice, è in linea con le disposizioni europee .

In ogni caso, spetta al giudice nazionale competente valutare, in modo circostanziato, se l’applicazione concreta di tale normativa non sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva degli operatori economici interessati.

Questo “tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano il contesto della controversia di cui è investito”.

Corte di giustizia: sistema italiano compatibile con norme UE

Sono le conclusioni contenute nella sentenza depositata dalla Corte Ue il 28 novembre 2018, relativamente alla causa C-328/17, pronunciata con riferimento a una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 89/665/CEE relativa all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

Detta domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra alcune società di trasporti e l’Agenzia regionale per il trasporto pubblico della Liguria, relativamente alla decisione di quest’ultima di indire una procedura di gara informale per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio della Regione.

Secondo i giudici europei, le disposizioni europee indicate non ostano a una normativa nazionale, come quella in oggetto, “che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d’appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l’appalto in questione”.

Riconoscimento eccezionale di interesse ad agire

Nel testo della decisione vengono, altresì, ricordate alcune pronunce giurisprudenziali che, nel sistema italiano, hanno ammesso la eccezionale riconoscibilità di un interesse ad agire a un operatore economico che non ha presentato alcuna offerta, nelle “ipotesi in cui si contesti che la gara sia mancata o, specularmente, che sia stata indetta o, ancora, si impugnino clausole del bando immediatamente escludenti, o, infine, clausole che impongano oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati o che rendano impossibile la stessa formulazione dell’offerta”.

Da qui, il riconoscimento della spettanza, al giudice nazionale, della valutazione sull’applicazione concreta delle norme e della verifica del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

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