In vigore dal 1° aprile 2023, ma efficace solo dal prossimo 1° luglio, il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023) è foriero di numerose novità, ad integrazione e modifica della precedente disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Analizziamo di seguito quanto previsto dall’art. 61 in tema di appalti riservati e alle implicazioni che ne derivano in termini di inclusione ed integrazione sociale di soggetti svantaggiati a vario titolo.
Si tratta di una particolare tipologia di procedura di scelta del contraente, in cui una stazione appaltante riserva il diritto di partecipare, o affida l’esecuzione di appalti e concessioni, a specifiche categorie di operatori nel terzo settore o in quello dei servizi sanitari, sociali o culturali.
Gli appalti riservati sono quindi concepiti come strumento atto a favorire l’integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o comunque svantaggiate, che si affianca alla procedura dell’affidamento diretto alle cooperative sociali ex art. 5 della L. n. 381/91.
All’esito di un percorso legislativo molto altalenante, è stata confermata nel nuovo codice degli appalti la previsione della certificazione della parità di genere tra i requisiti idonei ad attribuire punteggi premiali agli operatori economici che intendano partecipare a gare d’appalto pubbliche.
Il codice 2023 contiene quindi la previsione, innovativa rispetto a quanto previsto nel D.Lgs. n. 50/2016, per cui nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere, tra gli altri, l’impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
In aggiunta a quanto sopra, ai sensi dell’art. 61, negli appalti riservati le stazioni appaltanti devono prevedere come requisiti necessari o premiali l’implementazione, da parte degli operatori economici che intendano partecipare alla gara, di meccanismi idonei a realizzare pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate (tra cui ex degenti psichiatrici, tossicodipendenti o alcolisti in trattamento e minori in famiglie con difficoltà).
La normativa appare in linea con quanto previsto dalla direttiva 24/2014/UE, che chiarisce come gli appalti pubblici debbano rappresentare un mezzo per una crescita inclusiva volta anche al conseguimento di obiettivi a valenza sociale.
L’art. 61 quindi, ampliando i soggetti a cui riservare le procedure di gara (da un lato, le imprese sociali, cooperative e loro consorzi, dall’altro qualsiasi altra impresa che impieghi nelle prestazioni oggetto dell’appalto almeno il 30% di lavoratori disabili o svantaggiati), si inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla Direttiva.
Secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 61, le stazioni appaltanti possono inoltre prevedere meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
Sempre con l’obiettivo dell’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, è quindi possibile attivare appalti “a causa mista”, la cui finalità oltrepassi la mera acquisizione della prestazione del bene, servizio o lavoro, per favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti meritevoli di particolare tutela.
In sede di prima applicazione, l’Allegato II.3 (peraltro abrogato dall'entrata in vigore di un emanando regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità) prevede tra i suddetti meccanismi e strumenti:
Le stazioni appaltanti possono attribuire punteggi aggiuntivi agli operatori economici che:
Siamo ora in attesa, nei prossimi mesi, dell’apposito regolamento che indicherà con precisione le misure e i requisiti necessari e premiali ai fini dell’inclusione di donne, giovani, disabili e persone svantaggiate nel mondo del lavoro e che sostituirà a quanto previsto dall’Allegato II.3.
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