Il responsabile del procedimento può far parte della commissione di una gara d’appalto - limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – non sussistendo le incompatibilità di cui all’art. 77 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016, se si limita a presiedere le fasi che non sono caratterizzate dalla valutazione discrezionale delle offerte.
A sancirlo il Tar per la Lombardia, sezione seconda, respingendo il ricorso di una società concorrente in una gara per l’affidamento del servizio bar all’interno di un ospedale, che lamentava l’illegittima composizione della commissione di gara, attesa l’incompatibilità di un membro di essa, che avrebbe rivestito, al tempo stesso, anche il ruolo di responsabile del procedimento relativamente all’affare del cui affidamento si trattava.
Sul punto – chiariscono i Giudici amministrativi con sentenza n. 1074 del 28 agosto 2017 – la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che nell’ambito dell'articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono distinguersi le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell'attribuzione del relativo punteggio; tutte caratterizzate da un'attività priva di qualsiasi discrezionalità e che ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento). Vi è poi l’ulteriore sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell'apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte.
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