Appalti, requisiti di partecipazione. Lavoro dipendente non equivale al contratto d’opera

Pubblicato il 01 giugno 2017

In tema di appalti pubblici, qualora la lettera di invito prevede che possano partecipare alla gara professionisti associati e non, società o consorzi, sempreché ci sia la presenza come titolari, soci o dipendenti, di professionisti regolarmente iscritti presso un determinato albo professionale, non può ritenersi equivalente al rapporto di lavoro dipendente, ai fini dell’ammissione alla gara, il contratto d’opera professionale, sebbene in via esclusiva; atteso che le due figure presentano notevoli differenze strutturali ed, in primis, l’intensità del vincolo, più forte nei confronti del dipendente, che conferisce al datore il potere di pretendere da quest’ultimo l’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto.

Lesa la par condicio dei partecipanti

Ritenere difatti assimilabili, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione, il contratto derivante dal rapporto d’opera professionale e quello di dipendenza, significherebbe incidere sulla par condicio dei partecipanti, atteso il maggior costo sostenuto dalla struttura che abbia proceduto all'assunzione del professionista (in via durevole) rispetto a quella che abbia invece stipulato il contratto d’opera (da eseguire solo in caso di aggiudicazione dell’appalto e per la sola durata di questo).

Lo ha stabilito il Tar Molise con sentenza n. 150 del 28 aprile 2017, annullando, sulla scorta di ciò, l’atto di aggiudicazione ad esito di un procedura negoziata, avente ad oggetto la realizzazione del piano di assestamento forestale di un Comune. La società aggiudicataria mancava, difatti, di un requisito soggettivo di partecipazione, in quanto non possedeva nemmeno un dipendente (tanto meno un socio o il titolare) che fosse iscritto all'albo professionale dei Dottori Agronomi o Forestali – come espressamente richiesto nella lettera d’invito - ma solo un consulente esterno con la predetta qualità, che però, per quanto suindicato, non può dirsi equipollente al lavoratore dipendente.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy