Appalti: obbligo dichiarativo non esteso a reati estinti

Pubblicato il 30 luglio 2019

Tar Molise: non può essere disposta l’esclusione dalla gara d’appalto di un operatore economico che non abbia dichiarato i propri precedenti penali per reati estinti.

Esclusione per mancata dichiarazione di precedenti per reati estinti: illegittima

Nel testo della sentenza n. 259 del 25 luglio 2019, il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha accolto il ricorso presentato da una Spa, contro il provvedimento che le aveva revocato l’aggiudicazione di una procedura di affidamento negoziata di un servizio di fornitura, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

La revoca e la conseguente esclusione erano state motivate dal fatto che, dal certificato del casellario giudiziale reperito presso la Procura, risultava che il legale rappresentante della società ricorrente aveva riportato alcune condanne penali. Condanne, tuttavia, relative a reati estinti ai sensi dell’art. 445 comma 2 c.p.p.

Da qui il ricorso della società davanti al Tribunale amministrativo.

Condanne per reati estinti? no a obbligo dichiarativo

L’operatore economico - ha precisato il Tar nella sua decisione - non è tenuto a dichiarare, in sede di gara, l’esistenza di condanne penali afferenti a reati dichiarati estinti.

Difatti, si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante - per espressa previsione normativa - non potrebbe giammai prendere in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione del concorrente dalla gara e /o, come nel caso che ci occupa, della revoca della aggiudicazione, ove già disposta.

Una omessa dichiarazione in tal senso non potrebbe nemmeno costituire grave illecito professionale o omissione di informazione dovuta ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione né dichiarazione non veritiera, non sussistendo, come detto, alcun obbligo dichiarativo di tale tenore.

Secondo il Tar, in conclusione, l’obbligo dichiarativo, la cui omissione potrebbe porre in dubbio l’affidabilità o l’integrità dell’operatore economico, “non può essere esteso a tal punto da ricomprendere anche i precedenti penali che siano stati espressamente dichiarati estinti e ciò in quanto la legge stessa li qualifica come non idonei a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara”.

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